Statuto

Art. 1 Denominazione

E’ costituita l’Associazione non lucrativa di utilità sociale “Associazione Icaro c’è l’ha fatta O.-N.L.U.S.” L’ente si impegna ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l’acronimo O.N.L.U.S. o la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 2 Sede e durata

L’Associazione ha la sede legale a Milano. Potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze e uffici in altre località in Italia e all’estero.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 Scopo

L’Associazione è, nel rispetto delle leggi vigenti, un’istituzione apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera nella convinzione che la consapevolezza delle possibilità, ma anche dei limiti e dei rischi, connessi all’utilizzo quotidiano delle tecnologie diffuse e delle risorse mediatiche a disposizione dei minori, li aiuti a crescere e interagire con la società nel rispetto dei diritti umani e civili e della dignità della loro e dell’altrui persona.

Essa si propone di arrecare benefici a minori svantaggiati che sono vittime di violenza mediatica, derivante da un utilizzo improprio e pericoloso delle tecnologie diffuse, fornendo loro sostegno educativo e pedagogico per l’utilizzo consapevole, responsabile e protetto degli strumenti che gli adulti mettono a disposizione per crescere ed evolvere nella società moderna.

L’attenzione è rivolta agli strumenti tecnologici che normalmente il minore ha a sua disposizione per informarsi, per comunicare, per socializzare o per acquistare beni e servizi, che potrebbero, con un utilizzo inadeguato, arrecare gravi danni emotivi e psicologici, nelle fasi di età che si ritengono a maggior rischio, in quanto sono i periodi nei quali si maturano le prime esperienze e si sviluppano le prime valutazioni che, se non poste in discussione, si consolideranno nella cultura del minore e nel suo comportamento.

Solo per quanto ritenuto strumentale a fornire ai minori il pieno supporto, si intendono organizzare momenti di confronto con i genitori e con gli educatori.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l’Associazione, in via esemplificativa e non tassativa, potrà svolgere le seguenti attività:

-promuovere, organizzare, realizzare incontri, dibattiti, seminari di formazione da tenersi in ambito scolastico ed extrascolastico, secondo la disponibilità del singolo istituto o istituzione

– stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati e quale attività connessa pubblicizzare la propria immagine utilizzando loghi, emblemi, ecc.

In generale potrà svolgere ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati in conformità di quanto previsto dal d.lgs. 460/97.

Associati

Art. 4 Categorie di associati

Possono essere associati tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, le istituzioni pubbliche o private interessate alla realizzazione delle finalità dell’Associazione e che ne condividono lo spirito e gli ideali.

Le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura agiscono nei rapporti con l’Associazione, a mezzo del legale rappresentante.

L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati: fondatori, ordinari, sostenitori.

Sono associati fondatori le persone intervenute nell’atto costitutivo di cui verrà tenuta traccia sul sito istituzionale in apposita sezione per ricordare nel tempo chi si è adoperato per la realizzazione iniziale del progetto.

Sono associati ordinari coloro che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di proposizione di apposita domanda.

Sono associati sostenitori coloro che non potendo partecipare alla vita attiva dell’Associazione, contribuiscono comunque con proposte, sovvenzioni, donazioni o contributi particolari alle attività dell’Associazione.

Art. 5 Modalità di ammissione

Gli aspiranti associati devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

La domanda deve contenere la dichiarazione della condivisione delle finalità dell’associazione e l’impegno all’osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

Il consiglio direttivo provvede a rispondere in forma scritta alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento . Le comunicazioni di diniego o ammissione devono essere recapitate in forma cartacea (lettera, fax) oppure in forma elettronica (posta elettronica) .

L’ammissione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 Diritti degli associati

Tutti gli associati godono del diritto di :

– elettorato attivo e passivo;

– frequentare i locali dell’Associazione;

– partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione;

– riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;

– prendere visione degli atti e dei registri dell’Associazione presso la sede sociale;

Gli associati hanno il diritto a vedersi rimborsare le spese effettuate per attività svolte in conto dell’Associazione, solo se documentate, nei limiti e modalità stabilite dall’Assemblea e dal Regolamento interno.

Art. 7 Doveri degli associati

Tutti gli associati sono tenuti :

– a comportarsi in modo da non operare in contrasto con il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione;

– al rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione nonché delle delibere del Consiglio Direttivo;

– al versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo e al versamento di eventuali contributi associativi supplementari decisi dallo stesso.

E’ espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.8 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni volontarie, espulsione da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni volontarie il socio è tenuto a inviare una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

Il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione di un associato nei casi di gravi comportamenti in contrasto con lo statuto e i principi dell’Associazione, atteggiamenti volutamente volti al

danneggiamento dell’Associazione, inosservanza alle delibere e regolamenti associativi, atteggiamenti di aperta ostilità nei confronti di altri associati.

Art.9 Risorse economiche e finanziarie e Patrimonio dell’Associazione

– Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

– quote sociali ed eventuali contribuiti straordinari nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea;

– donazioni ed erogazioni liberali;

– lasciti testamentari;

– contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici o privati;

– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali, quali feste, sottoscrizioni anche a premi e raccolte pubbliche di fondi, considerando le attività qui descritte esclusivamente come attività direttamente connesse a quelle istituzionali e considerando che le raccolte pubbliche di fondi dovranno essere occasionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione e che i beni ceduti devono essere di modico valore.

– proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, come da dettato dell’art. 10 c. 5 del D. Lgs 460/97

– ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita, ma con il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ll patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Le entrate dell’Associazione devono sempre essere utilizzate, nel rispetto del presente statuto, per il raggiungimento delle finalità associative. Gli utili e gli avanzi di gestione saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), che deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di marzo.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Organi dell’Associazione e loro funzionamento 

Art. 10 Organi dell’Associazione

Gli organi sociali sono:

– l’Assemblea degli associati;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

Art. 11 Assemblea degli associati

L’Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti e dissenzienti.

L’Assemblea degli associati si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria.

All’Assemblea hanno diritto di partecipare tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni, iscritti all’Associazione da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza dal Vicepresidente dell’Associazione.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

La funzione di Segretario di seduta viene svolta da un socio nominato dal Presidente. Ove necessario il Presidente nomina due scrutatori.

La convocazione dell’Assemblea generale dovrà avvenire mediante avviso da affiggersi all’interno della sede legale, almeno entro otto giorni prima della riunione, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora (sia della prima che della seconda convocazione) e degli argomenti all’ordine del giorno.

Saranno altresì considerati validi a tutti gli effetti gli avvisi di convocazione assembleari e tutte le altre comunicazioni sociali effettuate mediante l’utilizzo di strumenti telematici che contengano tutti gli elementi previsti nel comma precedente : e- mail , sito internet istituzionale, sms etc… Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario di seduta e se nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 31 marzo , per l’approvazione dei bilanci e ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando un decimo dei soci lo richieda.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

– concorre alla definizione degli indirizzi politici e programmatici dell’Associazione;

– approva il regolamento interno;

– nomina i membri del Consiglio Direttivo;

– esamina e delibera gli argomenti posti all’ordine del giorno;

– approva il bilancio preventivo e quello consuntivo.

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci, indirizzata al Consiglio Direttivo.

In questo caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno i due terzi degli associati e delibera validamente a maggioranza dei presenti . In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Art. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da membri, non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall’Assemblea ordinaria tra gli associati. La votazione avverrà a scrutinio segreto. Gli associati potranno esprimere tre preferenze.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente che è anche Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente che è anche Vicepresidente dell’Associazione, il Segretario/ Tesoriere e gli eventuali Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

– perseguire le finalità statutarie e attuare le delibere prese dall’Assemblea degli associati;

– predisporre il rendiconto annuale e il bilancio preventivo;

– deliberare in materia di ammissione, decadenza,esclusione dell’associato;

– fissare la misura della quota associativa e degli eventuali contributi associativi supplementari;

– emanare regolamenti e norme per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;

– qualsiasi altra facoltà che non sia – in virtù di legge e del presente statuto riservata alla competenza dell’Assemblea

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno 2 dei suoi membri E’ convocato dal Presidente con avviso, effettuato anche mediante e-mail o sms o fax . Sono considerate tuttavia valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche senza alcuna formalità di convocazione, qualora vi partecipi l’intero Consiglio Direttivo in carica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti .In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario . Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantire la massima diffusione

Qualora un membro del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio Direttivo con delibera. La decisione è insindacabile.

In caso di esclusione, dimissioni o recesso dall’Associazione anche di un solo membro del Consiglio Direttivo, il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro un mese per nominare il sostituto con le modalità previste dal comma 1 e 2 del presente articolo.

Art.13 Il Presidente

Il Presidente dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi.

Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Presidente può delegare mansioni al Vicepresidente.

Articolo 14 – Collaborazioni

L’Associazione potrà avvalersi, oltre che della collaborazione degli Associati, anche di esterni che saltuariamente vogliano mettersi a disposizione spontaneamente per la realizzazione di singole manifestazioni di interesse collettivo. Nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Articolo 15 – Libri dell’Associazione

Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:

a) il libro dei verbali delle Assemblee; b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; c) il libro degli Associati; d) ogni altro libro obbligatorio ai fini civilistici e fiscali e giuslavoristici.

Art. 16 Scioglimento

L’Assemblea straordinaria, all’atto dello scioglimento dell’Associazione delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190 L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 – Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

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